Il Forum della Veja Crica

Il Forum della Veja Crica
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Segnalibro | Msg privati | Sondaggi Attivi | Utenti | Download | Giochi | Cerca | FAQ ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 LA VEJA TRATTORIA
 NOTIZIE
 legge regionale 15 ottobre 2008 n.36
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  

oldslyguy
Regista Cricchiano



Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Montalenghe


2823 Messaggi

Inserito il - 19 gen 2009 : 23:43:27  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2008 N. 36

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 (norme per la disciplina
degli operatori

del turismo subacqueo).

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 2)

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2001, n. 19
(Norme per la disciplina dell'attività

degli operatori del turismo subacqueo), dopo le parole: "Per istruttore
subacqueo si intende

chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna" sono aggiunte le
seguenti: ", anche in

modo non esclusivo e non continuativo,".

2. Al comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 19/2001, dopo le parole: "Per guida
subacquea si intende chi, in

possesso di corrispondente brevetto accompagna" sono inserite le seguenti:
"nelle immersioni

subacquee".

3. Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 19/2001, le parole: "quei soggetti"
sono sostituite dalle seguenti:

"le imprese".

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 3)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 19/2001 sono aggiunte, in fine, le
parole: "I requisiti per l'iscrizione

alla Sezione sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 19/2001, è inserito il
seguente:

"2 bis. La sezione dell'elenco di cui al comma 2 è aggiornata periodicamente
con deliberazione della

Giunta regionale.".

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 4)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2001 è sostituita
dalla seguente:

"b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Per i
fini di cui alla presente

legge ai cittadini europei sono equiparati i cittadini extracomunitari in
regola con quanto

previsto dalle normative vigenti;".

2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2001 è sostituita
dalla seguente:

"g) certificato medico di idoneità agonistica allo svolgimento dell'attività
subacquea.".

Articolo 4

(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

Anno XXXIX - N. 14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I
21.10.2008 - pag. 551

"Articolo 5

(Esercizio della attività dei centri di immersione e di addestramento
subacqueo)

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e
addestramento subacqueo in Liguria

sono subordinati all'iscrizione nella specifica sezione dell'Elenco
regionale di cui all'articolo 3. Ai

fini dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:

a) partita IVA;

b) iscrizione presso la Camera di Commercio o in altro registro previsto
dalla vigente normativa;

c) disponibilità di una sede appropriata per lo svolgimento delle attività
teoriche;

d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le
attività autorizzate, conformi

alle prescrizioni in materia di antinfortunistica ed in perfetto stato di
funzionamento;

e) idonee dotazioni di pronto soccorso;

f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per
rischi derivanti alle persone

dalla partecipazione alle attività svolte.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 è rinnovata annualmente secondo le
disposizioni di cui all'articolo

8.

3. Per esercitare l'attività nel territorio regionale i centri di immersione
e di addestramento subacqueo

aventi sede principale in altra regione italiana o stato dell'Unione europea
devono possedere una

sede operativa autonoma in Liguria e ad essi si applicano le stesse
disposizioni previste nel comma

1.

4. I centri di immersione e addestramento, nell'esercizio della propria
attività, devono avvalersi di

guide e istruttori iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 3.

5. La Giunta regionale definisce i criteri per la verifica del possesso dei
requisiti indicati alle lettere

c), d) ed e) del comma 1 sentite anche le categorie degli operatori del
turismo subacqueo, come

individuate nell'Elenco previsto dall'articolo 3.".

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 6)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"1.Le associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e
locale, che svolgono l'attività

subacquea in modo continuativo per i propri associati, per esercitare l'attività
nel territorio

della Liguria devono essere iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo
3 e possedere i requisiti

di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f). All'atto della prima
iscrizione è presentato alla

Regione lo statuto sociale.".

Articolo 6

(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

(Domanda di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3 è
rivolta alla Regione entro il

termine perentorio del 30 giugno di ogni anno. Le domande presentate oltre
il termine non sono

accolte e possono essere ripresentate per l'anno successivo.

2. Il Dirigente della struttura regionale competente definisce, con proprio
decreto, per ciascuna

sezione dell'Elenco, lo schema tipo delle domande di ammissione e la
documentazione da allegare.

Anno XXXIX - N. 14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I
21.10.2008 - pag. 552

3. L'iscrizione nell'Elenco, per le domande presentate entro il termine di
cui al comma 1, è disposta

dal Dirigente della struttura competente entro novanta giorni dal
ricevimento della domanda.

4. A titolo di concorso alle spese di gestione dell'Elenco e alle spese di
rilascio dei tesserini identificativi

di cui all'articolo 9, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
a), b), c) e d), all'atto della

domanda provvedono al versamento di una somma stabilita in euro 50,00 per le
guide e gli istruttori,

in euro 200,00 per i centri di immersione ed in euro 100,00 per le
associazioni senza fini di

lucro che svolgono attività subacquea.".

Articolo 7

(Sostituzione dell'articolo 8)

1. L'articolo 8 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

(Rinnovo dell'iscrizione)

1. L'iscrizione si intende rinnovata a seguito di presentazione, entro il
termine perentorio del 31 gennaio

di ogni anno, di apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di permanenza dei requisiti per l'iscrizione
nell'Elenco stesso;

b) ricevuta di versamento della somma annua di cui al comma 4.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 4, oltre a quanto previsto nel comma
1, è allegato certificato medico

di idoneità agonistica allo svolgimento dell'attività subacquea.

3. I soggetti che non presentano domanda di rinnovo ai sensi del comma 1
sono sospesi dall'Elenco

regionale. La sospensione ha la durata massima di due anni, decorsi i quali
senza che sia pervenuta

all'Amministrazione istanza di rinnovo ai sensi del presente articolo, si
applica la disposizione

di cui al comma 5 dell'articolo 11.

4. A titolo di concorso alle spese di gestione dell'Elenco e di invio dei
bollini annuali, i soggetti di cui

all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), all'atto della richiesta
di rinnovo dell'iscrizione, provvedono

al versamento di una somma stabilita in euro 25,00 per guide ed istruttori,
in euro 100,00

per i centri di immersione ed in euro 50,00 per le associazioni senza fini
di lucro che svolgono attività

subacquea.".

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 9)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"2. La denominazione di "centro di immersione e di addestramento subacqueo",
anche nelle corrispondenti

traduzioni nelle lingue straniere, è riservata alle imprese.".

Articolo 9

(Inserimento di articolo)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 19/2001 è inserito il seguente:

"Articolo 10 bis

(Commissione tecnica regionale per le attività subacquee a scopo turistico e
ricreativo)

1. E' istituita la Commissione tecnica regionale per le attività subacquee a
scopo turistico e ricreativo,

di seguito denominata Commissione, quale organismo consultivo per la materia
oggetto della

presente legge.

Anno XXXIX - N. 14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I
21.10.2008 - pag. 553

2. La Commissione, in particolare, fornisce indicazioni tecniche riguardanti
la valutazione delle

istanze di iscrizione delle Organizzazioni didattiche per l'attività
subacquea nell'apposita sezione

dell'Elenco di cui all'articolo 3.

3. La Commissione è composta da:

a) il Dirigente della struttura regionale competente per materia, o suo
delegato, che la presiede;

b) un rappresentante della Direzione marittima della Liguria, designato dall'Amministrazione
di

appartenenza, previa intesa con la medesima;

c) un rappresentante del Comando regionale Carabinieri subacquei,designato
dell'Amministrazione

di appartenenza, previa intesa con la medesima;

d) un rappresentante della Direzione regionale dei Vigili del fuoco
sommozzatori, designato

dall'Amministrazione di appartenenza, previa intesa con la medesima;

e) due rappresentanti designati dalle Organizzazioni didattiche iscritte
nell'apposita sezione

dell'Elenco di cui all'articolo 3;

f) un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attività
subacquee (F.I.P.S.A.S.);

g) due rappresentanti designati dalle associazioni di operatori del settore.

4. La Commissione può essere di volta in volta integrata da esperti in
relazione alla specificità degli

argomenti trattati.

5. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale e dura in carica tre

anni. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta e
la Commissione può

essere costituita qualora le designazioni pervenute permettano la nomina di
almeno la metà più

uno dei componenti, salvo successive integrazioni.

6. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente
della struttura regionale

competente.".

Articolo 10

(Sostituzione dell'articolo 11)

1. L'articolo 11 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

(Sanzioni)

1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:

a)per gli iscritti nell'Elenco regionale che nell'esercizio della loro
attività violino quanto previsto

dall'articolo 2, comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 2.500,00 ad

euro 8.000,00;

b) per i centri e le associazioni che si avvalgono di guide ed istruttori
non autorizzati all'esercizio

dell'attività, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.000,00 ad euro 6.000,00.

c) per coloro che esercitano l'attività di operatore del turismo subacqueo
senza essere iscritti nell'apposita

sezione dell'Elenco regionale, di cui all'articolo 3, si applica una
sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00 oltre all'impossibilità di
iscrizione

nell'Elenco per i successivi tre anni;

d) per chi ricorre all'uso della denominazione "centro di immersione o
addestramento subacqueo",

senza essere iscritto nella specifica sezione dell'Elenco di cui
all'articolo 3, si applica una sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

Anno XXXIX - N. 14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I
21.10.2008 - pag. 554

2. Gli iscritti nell'Elenco regionale che nell'esercizio della loro attività
violino quanto previsto dalle

lettere a) e b) del comma 1 o dalle ordinanze delle locali Capitanerie di
porto sull'attività subacquea

o dalle ordinanze di tutela ambientale, sono sospesi dall'Elenco, di cui
all'articolo 3, per un

periodo minimo di un mese e massimo di un anno; nel caso di ripetuta
violazione, può essere

disposta la cancellazione con divieto di iscrizione per un periodo non
inferiore a tre anni.

3. In caso di procedimento penale pendente, conseguente ad incidente
avvenuto durante attività turistico

ricreativa o didattica, può essere disposta la sospensione dall'Elenco
regionale per un periodo

minimo di sei mesi e fino ad un massimo di diciotto mesi; nel caso di
condanna è prevista la

definitiva cancellazione dall'Elenco. A questi fini, la sentenza di
applicazione pena su richiesta è

equiparata alla condanna.

4. Il Dirigente della struttura regionale competente dispone, con apposito
decreto, la cancellazione o

la sospensione dall'Elenco nei seguenti casi:

a) in conseguenza della perdita dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;

b) in conseguenza dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste
dal presente articolo;

c) nei casi di cui al comma 5 del presente articolo;

d) nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 8.

5. Il Dirigente della struttura regionale competente dispone la
cancellazione per coloro che risultino

sospesi dall'Elenco regionale da almeno due anni consecutivi.

6. Dell'avvenuta applicazione della sanzione della cancellazione dall'Elenco
regionale è data tempestiva

comunicazione all'Organizzazione didattica che ha rilasciato il brevetto
subacqueo. La radiazione

da parte di una o più Organizzazioni didattiche comporta la definitiva
cancellazione

dall'Elenco.

7. Le sanzioni previste dalla presente legge si cumulano con le eventuali
sanzioni penali o amministrative

statali vigenti in materia.

8. Per l'accertamento delle violazioni e le irrogazioni delle sanzioni di
cui alla presente legge, si applica

la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle
sanzioni amministrative

e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati,
delegati o subdelegati)

e successive modifiche ed integrazioni.".

Articolo 11

(Inserimento di articoli)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 19/2001 sono inseriti i seguenti:

"Articolo 11 bis

(Convenzioni)

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti tecnici di cui all'articolo 5,
comma 1, lettere c), d) ed e), la

Regione può avvalersi, tramite apposite convenzioni, di specifici organismi
tecnici appartenenti a

soggetti pubblici operanti nel campo della subacquea.

Articolo 11 ter

(Concorso alle spese)

1. Le somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 e del comma 4 dell'articolo
8 sono aggiornate

con deliberazione della Giunta regionale.

2. In caso di diniego dell'iscrizione o di diniego di rinnovo della stessa,
la somma versata all'atto della

domanda è rimborsata.

Anno XXXIX - N. 14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I
21.10.2008 - pag. 555

Articolo 11 quater

(Norma finanziaria)

1. Le entrate previste dalla presente legge sono iscritte nello stato di
previsione dell'entrata del bilancio

regionale al Titolo III "Entrate Extratributarie" - Categoria 3.1 "Proventi
e corrispettivi da beni

e servizi" - U.P.B. 3.1.1 "Concorsi nelle spese sostenute dalla Regione".

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, nello stato di
previsione della spesa del bilancio

per l'anno finanziario 2008, mediante prelevamento di euro 20.000,00 in
termini di competenza

e di cassa dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" e
contestuale iscrizione di euro

20.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 12.103 "Spese per
la promozione delle attività

sportive e valorizzazione del tempo libero".

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.".

Articolo 12

(Abrogazione di articolo)

1. L'articolo 12 della l.r.19/2001 è abrogato.

Articolo 13

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, gli istruttori, le guide, i centri di
immersione e le associazioni senza

fini di lucro, già iscritti nell'Elenco regionale, sono tenuti al versamento
della somma annua stabilita

al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 19/2001, alla data del primo rinnovo
dell'iscrizione

nell'Elenco stesso, successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.

2. I modelli di domanda di cui al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 19/2001
sono pubblicati nel

B.U.R.L. entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge nel Bollettino medesimo.

3. Le domande di iscrizione all'Elenco già presentate alla data di entrata
in vigore della presente

legge, restano valide e sono integrate sulla base dei nuovi modelli di
domanda entro sessanta giorni

dalla data della loro pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dal comma
2.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale può adottare

apposito provvedimento per il trasferimento a Unioncamere Liguria delle
funzioni amministrative

inerenti l'Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Liguria.

Data a Genova, addì 15 ottobre 2008

Flavio....:-)

paolo the president
Attore Cricchiano



Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: forno canavese


539 Messaggi

Inserito il - 20 gen 2009 : 08:33:08  Mostra Profilo Invia a paolo the president un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
allora sti 50 euro bisogna spenderli per forza
Torna all'inizio della Pagina

oldslyguy
Regista Cricchiano



Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Montalenghe


2823 Messaggi

Inserito il - 20 gen 2009 : 15:44:31  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ed ecco anche un estratto del decreto che riguarda la nautica, in special modo le imbarcazioni di supporto ai subbi:

DECRETO
29 luglio 2008, n. 146 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della
nautica da diporto. (GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n.223)

Art. 90. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per le
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di
salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza
indicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni
supplementari:
a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni
cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due
erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea
stroboscopica;
b) in caso di immersioni che prevedono soste di
decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di
cui alla lettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La
stazione e' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in
grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di
decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
c) un'unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al
decreto del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n. 279, e una
maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione
effettivamente svolta;
e) un apparato ricetrasmittente ad onde
metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione
effettivamente svolta.
2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo
o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo
soccorso subacqueo.

Art. 91. Segnalazione
1. Il subacqueo in
immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui
all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre
1968, n. 1639.
2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui
al comma 1 del presente articolo e' costituito da una luce lampeggiante
gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a
trecento metri.
3. In caso di piu' subacquei in immersione, e'
sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o
pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di
sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in
superficie, in caso di separazione dal gruppo.
4. Il subacqueo deve
operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Le unita' da
diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una
distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del
subacqueo.


Flavio....:-)
Torna all'inizio della Pagina
  Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Il Forum della Veja Crica © 2000-06 Snitz Communications Torna all'inizio della Pagina
This page was generated in 0,24 seconds. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | PlatinumFull - Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06