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oldslyguy
Regista Cricchiano
    

Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Montalenghe
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Inserito il - 19 gen 2009 : 23:43:27
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LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2008 N. 36
Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 (norme per la disciplina degli operatori
del turismo subacqueo).
Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Modifiche all'articolo 2)
1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 (Norme per la disciplina dell'attività
degli operatori del turismo subacqueo), dopo le parole: "Per istruttore subacqueo si intende
chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna" sono aggiunte le seguenti: ", anche in
modo non esclusivo e non continuativo,".
2. Al comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 19/2001, dopo le parole: "Per guida subacquea si intende chi, in
possesso di corrispondente brevetto accompagna" sono inserite le seguenti: "nelle immersioni
subacquee".
3. Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 19/2001, le parole: "quei soggetti" sono sostituite dalle seguenti:
"le imprese".
Articolo 2
(Modifiche all'articolo 3)
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 19/2001 sono aggiunte, in fine, le parole: "I requisiti per l'iscrizione
alla Sezione sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 19/2001, è inserito il seguente:
"2 bis. La sezione dell'elenco di cui al comma 2 è aggiornata periodicamente con deliberazione della
Giunta regionale.".
Articolo 3
(Modifiche all'articolo 4)
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:
"b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Per i fini di cui alla presente
legge ai cittadini europei sono equiparati i cittadini extracomunitari in regola con quanto
previsto dalle normative vigenti;".
2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:
"g) certificato medico di idoneità agonistica allo svolgimento dell'attività subacquea.".
Articolo 4
(Sostituzione dell'articolo 5)
1. L'articolo 5 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:
Anno XXXIX - N. 14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 21.10.2008 - pag. 551
"Articolo 5
(Esercizio della attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo)
1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e addestramento subacqueo in Liguria
sono subordinati all'iscrizione nella specifica sezione dell'Elenco regionale di cui all'articolo 3. Ai
fini dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:
a) partita IVA;
b) iscrizione presso la Camera di Commercio o in altro registro previsto dalla vigente normativa;
c) disponibilità di una sede appropriata per lo svolgimento delle attività teoriche;
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attività autorizzate, conformi
alle prescrizioni in materia di antinfortunistica ed in perfetto stato di funzionamento;
e) idonee dotazioni di pronto soccorso;
f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti alle persone
dalla partecipazione alle attività svolte.
2. L'iscrizione di cui al comma 1 è rinnovata annualmente secondo le disposizioni di cui all'articolo
8.
3. Per esercitare l'attività nel territorio regionale i centri di immersione e di addestramento subacqueo
aventi sede principale in altra regione italiana o stato dell'Unione europea devono possedere una
sede operativa autonoma in Liguria e ad essi si applicano le stesse disposizioni previste nel comma
1.
4. I centri di immersione e addestramento, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di
guide e istruttori iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 3.
5. La Giunta regionale definisce i criteri per la verifica del possesso dei requisiti indicati alle lettere
c), d) ed e) del comma 1 sentite anche le categorie degli operatori del turismo subacqueo, come
individuate nell'Elenco previsto dall'articolo 3.".
Articolo 5
(Modifiche all'articolo 6)
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:
"1.Le associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale, che svolgono l'attività
subacquea in modo continuativo per i propri associati, per esercitare l'attività nel territorio
della Liguria devono essere iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3 e possedere i requisiti
di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f). All'atto della prima iscrizione è presentato alla
Regione lo statuto sociale.".
Articolo 6
(Sostituzione dell'articolo 7)
1. L'articolo 7 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
(Domanda di iscrizione)
1. La domanda di iscrizione nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3 è rivolta alla Regione entro il
termine perentorio del 30 giugno di ogni anno. Le domande presentate oltre il termine non sono
accolte e possono essere ripresentate per l'anno successivo.
2. Il Dirigente della struttura regionale competente definisce, con proprio decreto, per ciascuna
sezione dell'Elenco, lo schema tipo delle domande di ammissione e la documentazione da allegare.
Anno XXXIX - N. 14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 21.10.2008 - pag. 552
3. L'iscrizione nell'Elenco, per le domande presentate entro il termine di cui al comma 1, è disposta
dal Dirigente della struttura competente entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
4. A titolo di concorso alle spese di gestione dell'Elenco e alle spese di rilascio dei tesserini identificativi
di cui all'articolo 9, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), all'atto della
domanda provvedono al versamento di una somma stabilita in euro 50,00 per le guide e gli istruttori,
in euro 200,00 per i centri di immersione ed in euro 100,00 per le associazioni senza fini di
lucro che svolgono attività subacquea.".
Articolo 7
(Sostituzione dell'articolo 8)
1. L'articolo 8 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
(Rinnovo dell'iscrizione)
1. L'iscrizione si intende rinnovata a seguito di presentazione, entro il termine perentorio del 31 gennaio
di ogni anno, di apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco stesso;
b) ricevuta di versamento della somma annua di cui al comma 4.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 4, oltre a quanto previsto nel comma 1, è allegato certificato medico
di idoneità agonistica allo svolgimento dell'attività subacquea.
3. I soggetti che non presentano domanda di rinnovo ai sensi del comma 1 sono sospesi dall'Elenco
regionale. La sospensione ha la durata massima di due anni, decorsi i quali senza che sia pervenuta
all'Amministrazione istanza di rinnovo ai sensi del presente articolo, si applica la disposizione
di cui al comma 5 dell'articolo 11.
4. A titolo di concorso alle spese di gestione dell'Elenco e di invio dei bollini annuali, i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), all'atto della richiesta di rinnovo dell'iscrizione, provvedono
al versamento di una somma stabilita in euro 25,00 per guide ed istruttori, in euro 100,00
per i centri di immersione ed in euro 50,00 per le associazioni senza fini di lucro che svolgono attività
subacquea.".
Articolo 8
(Modifiche all'articolo 9)
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:
"2. La denominazione di "centro di immersione e di addestramento subacqueo", anche nelle corrispondenti
traduzioni nelle lingue straniere, è riservata alle imprese.".
Articolo 9
(Inserimento di articolo)
1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 19/2001 è inserito il seguente:
"Articolo 10 bis
(Commissione tecnica regionale per le attività subacquee a scopo turistico e ricreativo)
1. E' istituita la Commissione tecnica regionale per le attività subacquee a scopo turistico e ricreativo,
di seguito denominata Commissione, quale organismo consultivo per la materia oggetto della
presente legge.
Anno XXXIX - N. 14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 21.10.2008 - pag. 553
2. La Commissione, in particolare, fornisce indicazioni tecniche riguardanti la valutazione delle
istanze di iscrizione delle Organizzazioni didattiche per l'attività subacquea nell'apposita sezione
dell'Elenco di cui all'articolo 3.
3. La Commissione è composta da:
a) il Dirigente della struttura regionale competente per materia, o suo delegato, che la presiede;
b) un rappresentante della Direzione marittima della Liguria, designato dall'Amministrazione di
appartenenza, previa intesa con la medesima;
c) un rappresentante del Comando regionale Carabinieri subacquei,designato dell'Amministrazione
di appartenenza, previa intesa con la medesima;
d) un rappresentante della Direzione regionale dei Vigili del fuoco sommozzatori, designato
dall'Amministrazione di appartenenza, previa intesa con la medesima;
e) due rappresentanti designati dalle Organizzazioni didattiche iscritte nell'apposita sezione
dell'Elenco di cui all'articolo 3;
f) un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (F.I.P.S.A.S.);
g) due rappresentanti designati dalle associazioni di operatori del settore.
4. La Commissione può essere di volta in volta integrata da esperti in relazione alla specificità degli
argomenti trattati.
5. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre
anni. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta e la Commissione può
essere costituita qualora le designazioni pervenute permettano la nomina di almeno la metà più
uno dei componenti, salvo successive integrazioni.
6. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della struttura regionale
competente.".
Articolo 10
(Sostituzione dell'articolo 11)
1. L'articolo 11 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:
"Articolo 11
(Sanzioni)
1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a)per gli iscritti nell'Elenco regionale che nell'esercizio della loro attività violino quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad
euro 8.000,00;
b) per i centri e le associazioni che si avvalgono di guide ed istruttori non autorizzati all'esercizio
dell'attività, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.
c) per coloro che esercitano l'attività di operatore del turismo subacqueo senza essere iscritti nell'apposita
sezione dell'Elenco regionale, di cui all'articolo 3, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00 oltre all'impossibilità di iscrizione
nell'Elenco per i successivi tre anni;
d) per chi ricorre all'uso della denominazione "centro di immersione o addestramento subacqueo",
senza essere iscritto nella specifica sezione dell'Elenco di cui all'articolo 3, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
Anno XXXIX - N. 14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 21.10.2008 - pag. 554
2. Gli iscritti nell'Elenco regionale che nell'esercizio della loro attività violino quanto previsto dalle
lettere a) e b) del comma 1 o dalle ordinanze delle locali Capitanerie di porto sull'attività subacquea
o dalle ordinanze di tutela ambientale, sono sospesi dall'Elenco, di cui all'articolo 3, per un
periodo minimo di un mese e massimo di un anno; nel caso di ripetuta violazione, può essere
disposta la cancellazione con divieto di iscrizione per un periodo non inferiore a tre anni.
3. In caso di procedimento penale pendente, conseguente ad incidente avvenuto durante attività turistico
ricreativa o didattica, può essere disposta la sospensione dall'Elenco regionale per un periodo
minimo di sei mesi e fino ad un massimo di diciotto mesi; nel caso di condanna è prevista la
definitiva cancellazione dall'Elenco. A questi fini, la sentenza di applicazione pena su richiesta è
equiparata alla condanna.
4. Il Dirigente della struttura regionale competente dispone, con apposito decreto, la cancellazione o
la sospensione dall'Elenco nei seguenti casi:
a) in conseguenza della perdita dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;
b) in conseguenza dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo;
c) nei casi di cui al comma 5 del presente articolo;
d) nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 8.
5. Il Dirigente della struttura regionale competente dispone la cancellazione per coloro che risultino
sospesi dall'Elenco regionale da almeno due anni consecutivi.
6. Dell'avvenuta applicazione della sanzione della cancellazione dall'Elenco regionale è data tempestiva
comunicazione all'Organizzazione didattica che ha rilasciato il brevetto subacqueo. La radiazione
da parte di una o più Organizzazioni didattiche comporta la definitiva cancellazione
dall'Elenco.
7. Le sanzioni previste dalla presente legge si cumulano con le eventuali sanzioni penali o amministrative
statali vigenti in materia.
8. Per l'accertamento delle violazioni e le irrogazioni delle sanzioni di cui alla presente legge, si applica
la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative
e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)
e successive modifiche ed integrazioni.".
Articolo 11
(Inserimento di articoli)
1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 19/2001 sono inseriti i seguenti:
"Articolo 11 bis
(Convenzioni)
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d) ed e), la
Regione può avvalersi, tramite apposite convenzioni, di specifici organismi tecnici appartenenti a
soggetti pubblici operanti nel campo della subacquea.
Articolo 11 ter
(Concorso alle spese)
1. Le somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 e del comma 4 dell'articolo 8 sono aggiornate
con deliberazione della Giunta regionale.
2. In caso di diniego dell'iscrizione o di diniego di rinnovo della stessa, la somma versata all'atto della
domanda è rimborsata.
Anno XXXIX - N. 14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 21.10.2008 - pag. 555
Articolo 11 quater
(Norma finanziaria)
1. Le entrate previste dalla presente legge sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio
regionale al Titolo III "Entrate Extratributarie" - Categoria 3.1 "Proventi e corrispettivi da beni
e servizi" - U.P.B. 3.1.1 "Concorsi nelle spese sostenute dalla Regione".
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio
per l'anno finanziario 2008, mediante prelevamento di euro 20.000,00 in termini di competenza
e di cassa dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" e contestuale iscrizione di euro
20.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 12.103 "Spese per la promozione delle attività
sportive e valorizzazione del tempo libero".
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.".
Articolo 12
(Abrogazione di articolo)
1. L'articolo 12 della l.r.19/2001 è abrogato.
Articolo 13
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, gli istruttori, le guide, i centri di immersione e le associazioni senza
fini di lucro, già iscritti nell'Elenco regionale, sono tenuti al versamento della somma annua stabilita
al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 19/2001, alla data del primo rinnovo dell'iscrizione
nell'Elenco stesso, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I modelli di domanda di cui al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 19/2001 sono pubblicati nel
B.U.R.L. entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino medesimo.
3. Le domande di iscrizione all'Elenco già presentate alla data di entrata in vigore della presente
legge, restano valide e sono integrate sulla base dei nuovi modelli di domanda entro sessanta giorni
dalla data della loro pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 2.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale può adottare
apposito provvedimento per il trasferimento a Unioncamere Liguria delle funzioni amministrative
inerenti l'Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 15 ottobre 2008
Flavio....:-)
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paolo the president
Attore Cricchiano
    

Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: forno canavese
539 Messaggi |
Inserito il - 20 gen 2009 : 08:33:08
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allora sti 50 euro bisogna spenderli per forza   |
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oldslyguy
Regista Cricchiano
    

Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Montalenghe
2823 Messaggi |
Inserito il - 20 gen 2009 : 15:44:31
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ed ecco anche un estratto del decreto che riguarda la nautica, in special modo le imbarcazioni di supporto ai subbi:
DECRETO 29 luglio 2008, n. 146 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n.223)
Art. 90. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza 1. Le unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari: a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica; b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La stazione e' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione; c) un'unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467; d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta; e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta. 2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
Art. 91. Segnalazione 1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo e' costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri. 3. In caso di piu' subacquei in immersione, e' sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo. 4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 5. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.
Flavio....:-) |
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