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Statuto

Statuto dell’
“ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SUBACQUEA
LINEA SUB RIVAROLO”




TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA


ART. I
E' costituita l’associazione "Associazione Sportiva Dilettantistica SUBACQUEA LINEA SUB RIVAROLO".
ART. II
La sede dell’associazione è stabilita in Rivarolo Canavese (To) Via Trieste 84 presso la Polisportiva Comunale.
Su delibera del Consiglio Direttivo potranno istituirsi altre succursali, agenzie e rappresentanze ovunque in Italia ed all’estero.
ART. III
La durata dell’associazione è fissata al 31 dicembre 2080.

TITOLO SECONDO
SCOPO - OGGETTO


ART. IV
L’associazione ha per scopo la promozione e lo sviluppo dell’attività subacquee sia con autorespiratore che in apnea, organizzazione di corsi sia i acque libere che in piscina per l’insegnamento di tali attività per il conseguimento di brevetti internazionali, nonchè il proficuo impiego del tempo libero in funzione dello sviluppo anche culturale degli associati.
A tal fine è volontà dell’associazione dar vita ad un'organizzazione che sia tale da assicurare agli associati, all'atto della loro ammissione o in futuro, la possibilità di esprimere le loro attitudini in campo sportivo offrendo le proprie strutture, i propri mezzi e le proprie disponibilità accrescendo nel contempo la conoscenza, la preparazione degli associati e quant’altro sia ritenuto utile al raggiungimento dello scopo sociale.
L’associazione non ha finalità di lucro e intende far partecipe tutti gli associati ai benefici da essa offerti attraverso una partecipazione attiva e autogestita, finalizzata alla ricerca e all'espletamento dei propri obiettivi.
L’associazione, pertanto, nei suoi rapporti con gli associati, è retta e disciplinata dai principi della mutualità.
E' ferma convinzione degli associati che la collaborazione organizzata rappresenti uno strumento valido per favorire la crescita, il senso di responsabilità, un dignitoso inserimento sociale e una partecipazione attiva e concreta alla vita democratica dell’associazione.
Essa si propone di contribuire al rafforzamento delle iniziative culturali, ricreative, turistiche e sportive, anche aderendo ad organismi associativi nazionali già esistenti o da costituirsi ed aventi finalità compatibili o comparabili a quelle dell’associazione.
ART. V
Per il raggiungimento del proprio scopo l’associazione potrà :
- diffondere l’attività sportiva e ricreativa tra gli associati, anche organizzando corsi, incontri, viaggi, iniziative, manifestazioni e quant’altro possa ritenersi utile al raggiungimento degli scopi sociali, anche tramite collaborazioni con altre associazioni, società, gruppi, enti pubblici e privati, da svolgersi nei locali e con le attrezzature proprie o messe a disposizione da terzi;
- provvedere al miglioramento delle condizioni psicofisiche degli associati che ne abbiano necessità o desiderio;
- gestire il tempo libero degli associati promuovendo attività sportive, ricreative, culturali e similari sia in territorio nazionale che all’estero, provvedendo, se del caso, all’organizzazione dei soggiorni e dei necessari mezzi di trasporto;
- Gestire impianti propri o di terzi adibiti a piscine coperte e all’aperto, palestre, campi, e strutture sportive di vario genere;
- Indire corsi di avviamento alla subacquea, attività natatoria, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi e insegnanti;
- Allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
- prestare la propria assistenza tecnica per competizioni di particolare interesse, ancorchè organizzate da terzi; organizzare direttamente competizioni fra i propri associati, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive del CONI e dei suoi Organi o in alternativa ad associazioni sportive riconosciute a livello nazionale quali ad esempio UISP, CSAIN, CSEN, ecc. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.
Per il raggiungimento dei propri scopi associativi, essa potrà infine promuovere collaborazioni attive con associazioni sportive dilettantistiche e non, ricreative, culturali e sociali, finalizzata alla gestione e/o alla cogestione degli impianti, delle attrezzature e delle manifestazioni da esse promosse;
Tutte le attività di cui sopra possono essere assunte in proprio o da qualsivoglia committente : Enti Pubblici, Parapubblici e Statali, Cooperative, aziende private e privati cittadini.
A tal fine la società potrà:
- partecipare a consorzi con altre imprese al fine di meglio cogliere le opportunità del mercato, procurarsi convenienze e realizzare programmi altrimenti troppo onerosi;
- svolgere tutte le attività strumentali, accessorie e collaterali, ritenute utili al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
- predisporre e concludere contrattualmente tutte le operazioni di natura mobiliare e immobiliare e finanziaria, comprese le operazioni garantite con il patrimonio associativo o la firma degli associati e dei terzi, direttamente o indirettamente connesse alle attività principali, accessorie e complementari sopra descritte;

TITOLO TERZO
ASSOCIATI


CAPO I
REQUISITI E NUMERO DEGLI ASSOCIATI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE.


ART. VI

Il numero degli associati è illimitato.
Gli associati si suddividono in Fondatori, Sostenitori, Ordinari e Aggregati.
Sono associati Fondatori coloro che sono intervenuti all’atto costitutivo dell’associazione o che saranno successivamente ammessi in questa categoria dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.
Sono associati Sostenitori e Ordinari le persone che verranno ammesse dal Consiglio Direttivo e che verseranno all’atto dell’ammissione e successivamente ogni anno, la quota di associazione stabilita dal Consiglio stesso.
Sono associati Aggregati le persone fisiche di età inferiore ai 18 anni che, previa iscrizione da parte di uno dei genitori, trasferiscono allo stesso la responsabilità assunta con l’iscrizione, nonché i diritti di voto e di partecipazione alla vita associativa.
Con apposita delibera del consiglio direttivo, potrà inoltre essere stabilito che i soci Sostenitori e Ordinari si suddividano in categorie, a seconda dell’entità della quota sottoscritta e dei servizi annualmente fruiti.
ART. VII
Possono chiedere di far parte della associazione tutte le persone fisiche di età non inferiore ai 18 anni ed i minori di età per il tramite di uno dei propri genitori, che presentino i seguenti requisiti:
a - Non siano inabilitati o interdetti, nè abbiano riportato condanne per reati non colposi;
b - Manifestino il desiderio di aderire alle iniziative dell’associazione.
ART. VIII
L'ammissione all’associazione si richiede inoltrando al Consiglio Direttivo domanda anche scritta dalla quale deve risultare:
a - nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza della persona fisica;
b - dichiarazione di piena conoscenza e accettazione integrale dell'atto costitutivo, delle disposizioni del presente Statuto, delle norme degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni già adottate dagli organi dell’associazione, in ordine ad aspetti rilevanti dei rapporti associativi;
c - tipologia di associato a cui si aspira;
ART. IX
Sulla domanda di ammissione, delibera il Consiglio Direttivo.
L'eventuale ricusazione della domanda può essere motivata a chi l'ha sottoposta, ma non è soggetta ad impugnativa.
ART. X
Il nuovo associato ammesso, deve versare l'importo delle quote associative ed un'eventuale ulteriore somma, determinabile dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, sulla base delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio precedente a quello nel quale l’associato viene ammesso alla compagine sociale.
Dopo che da parte del nuovo ammesso saranno stati effettuati tutti i versamenti di cui al primo comma del presente articolo la delibera di ammissione sarà operante ed annotata sul libro degli associati.La quota associativa è altresì dovuta per ogni esercizio successivo all’ammissione, giusto l’art. XIX del presente statuto. Il suo mancato versamento comporta la perdita della qualifica di associato.
Su apposita delibera del consiglio direttivo, potrà essere stabilito che la quota associativa, come anche l’eventuale quota aggiuntiva annuale, possano essere corrisposte in forma rateale, con cadenza comunque non inferiore al mese.
Naturalmente, anche in questo caso, il mancato pagamento anche di una sola rata, comporterà la perdita della qualifica di socio.
Il Consiglio potrà inoltre stabilire che, per impegno e partecipazione attiva alla vita dell’associazione, la quota annuale non sia dovuta, intendendosi sostituita a tutti gli effetti dal contributo lavorativo dato dall’associato all’associazione.

CAPO II
DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

ART. XI
Ad ogni associato fanno capo i seguenti diritti:
a - intervenire alle assemblee e prendere parte alle relative discussioni;
b - ottenere il rinvio delle assemblee o della discussione su specifici punti all'ordine del giorno;
c - esercitare il diritto al voto nelle assemblee personalmente o attraverso la rappresentanza di altro associato;
d - impugnare le delibere assembleari contrarie alla legge o allo Statuto;
e - concorrere alla formazione degli organi sociali diversi dall'assemblea;
f - esaminare il libro delle adunanze delle assemblee e il libro degli associati, ed ottenerne estratto, previo pagamento delle spese relative;
g - godere delle attività mutualistiche eventualmente messe in atto dall’associazione;
ART. XII
Ad ogni associato fanno capo i seguenti obblighi;
a - effettuare il conferimento delle quote associative di pertinenza, comprese le eventuali maggiori somme fissate dagli amministratori a norma del presente Statuto;
b - pagare eventuali penalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti, risarcire l’associazione dei danni e delle perdite subite a causa di proprie inadempienze;
c - attenersi alle decisioni adottate dalla maggioranza in Assemblea e a quelle statutariamente attribuite al Consiglio Direttivo;
d - attenersi alle disposizioni impartite da chi è stato dal Consiglio Direttivo designato ad esercitare poteri direttivi, nell'ambito delle attività descritte dall'oggetto sociale;
e - evitare ogni manifestazione che possa danneggiare il patrimonio, l'operatività e l'immagine dell’associazione.

CAPO III
MODI DI SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI.

ART. XIII
Lo scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un associato, persona fisica, può avvenire per recesso, per esclusione, per decadenza o, da ultimo, per causa di morte, unico caso in cui viene prevista la trasmissibilità della quota associativa, giusto l’art. LIV del presente statuto.
ART. XIV
Il diritto di recesso può essere motivatamente esercitato dall’associato nel caso di dissenso dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, ovvero il trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello stato dove diventi gravoso all’associato partecipare all'attività dell’associazione.
La dichiarazione di recesso deve essere in questi casi, comunicata con raccomandata dagli associati intervenuti in assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dagli associati non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.
Il diritto di recesso può essere esercitato anche nella ricorrenza di continuati ed incompatibili dissensi, rilevabili attraverso i verbali delle sedute degli organi sociali, fra l’associato e gli amministratori.
ART. XV
Al Consiglio Direttivo spetta accertare se l'istanza di recesso sia accettabile in ragione delle cause di cui all'articolo precedente o di altre giudicate legittime.
ART. XVI
Costituiscono cause di esclusione operanti di diritto quelle di cui alla previsione dell'art. 2527 del C.C.
Sono altresì causa di esclusione la violazione degli obblighi statutari fissati all'art. XII e ogni grave e colpevole inosservanza dei regolamenti o dei provvedimenti regolarmente deliberati dagli organi associativi.
Sono inoltre causa di esclusione il rifiuto, senza giustificato motivo, opposto, dopo sollecito e diffida del Consiglio Direttivo dall’associato al pagamento di eventuali debiti verso l’associazione e l'inadempimento dell'impegno di cui all'art. XII.
ART. XVII
Quando l'esclusione opera di diritto è constatata dal Consiglio Direttivo e annotata a loro cura nel libro degli associati e comunicato agli altri associati.
Quando l'esclusione non ha luogo di diritto è deliberata dall'assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.
La deliberazione, deve prendersi a maggioranza degli associati, non computandosi nel numero di questi l’associato da escludere. La decisione di esclusione, annotata nel libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo e comunicata all’associato a mezzo lettera raccomandata A.R., ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di accusato ricevimento.

TITOLO QUARTO
PATRIMONIO
CAPO I
COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ASSOCIATIVO

ART. XVIII
Il patrimonio associativo è costituito:
a - dal fondo associativo comune;
b - da eventuali riserve straordinarie;
c - da ogni altro fondo o riserva che sia costituita a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri e sia consentita dalle disposizioni di legge.

CAPO II
FONDO ASSOCIATIVO COMUNE


ART. XIX
Il fondo associativo comune è costituito dai versamenti effettuati dagli associati all’atto della loro ammissione all’associazione e dalle quote annuali dagli stessi versate ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 148 del vigente T.U.I.R.
A norma del citato art. 148 del D.P.R. 917/86 tali somme non concorreranno alla formazione del reddito complessivo, stante anche i presupposti di cui all’art. 30 commi da 1 a 3-bis del D.L. 29/11/2008 n. 185 convertito dalla Legge 28/01/2009 n. 2.
Il fondo comune, quale patrimonio autonomo potrà essere in ogni momento aumentato, una o più volte, su conforme delibera del Consiglio Direttivo. In tal caso, saranno tutti gli associati, in conformità a quanto sopra detto, a sopportarne gli effetti.
Le quote associative versate, divenute parte integrante del fondo associativo comune, non vengono mai restituite.
ART. XX
Le operazioni sul fondo associativo comune indicate agli articoli precedenti non comportano modifiche dell'atto costitutivo e sono ordinariamente deliberate dagli organismi sociali secondo le rispettive competenze statutarie.
ART. XXI
L'assemblea può deliberare che nuove quote sottoscritte dagli associati siano versate ratealmente.

CAPO III
RISERVE E FONDI PATRIMONIALI


ART. XXII
Eventuali liberalità in favore della società o contributi in conto capitale ricevuti da Enti Pubblici sono portati ad un distinto fondo di cui alla lettera b) dell'art. XVIII.
ART. XXIII
Le maggiori somme determinate dagli amministratori e richieste in virtù dell'art. XII ai nuovi associati sono portate al fondo associativo comune.
I proventi per le prestazioni di servizi a pagamento rese agli associati possono confluire o al fondo associativo comune o alle riserve di cui alla lettera c) dell’art. XVIII.


TITOLO QUINTO
ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTO E POTERI


CAPO I
ORGANI SOCIALI


ART. XXIV
Sono organi dell’associazione:
a - l'Assemblea Generale degli Associati;
b - il Consiglio Direttivo;
c - il Presidente del Consiglio Direttivo;

CAPO II
L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

ART. XXV
In conformità a quanto stabilito all’art. LIV del presente statuto, l'Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati dell’associazione. Ogni associato ha diritto ad un solo voto a condizione che abbia rispettato gli impegni di versamento delle quote associative, i contributi e le penalità eventualmente dovute, e a condizione, inoltre, che risulti iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati.
L'assemblea regolarmente costituita rappresentante l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.
ART. XXVI
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione a cura degli amministratori deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da comunicarsi a ciascun associato, tramite pubblica affissione nei locali dell’associazione, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
Le Assemblee potranno essere tenute anche in luoghi diversi dalla sede sociale.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, a sua discrezione, o in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma del presente articolo, di usare qualunque altra forma di convocazione diretta a meglio assicurare la presenza degli associati.
In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati e siano intervenuti tutti gli amministratori. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
ART. XXVII
L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua mancanza da un delegato del Consiglio stesso.
Il Presidente nomina, a sua volta un segretario tranne i casi in cui il verbale è redatto da un Notaio.
ART. XXVIII
Le deliberazioni sono normalmente prese con voto palese, salvo che venga richiesto il voto segreto da tanti intervenuti che rappresentino almeno un terzo dei voti degli associati presenti o rappresentati, ovvero quando si tratti di decisioni che riguardano gli Amministratori per il loro operato o un associato per questioni inerenti al rapporto associativo.
Le deliberazioni sono verbalizzate e trascritte nel libro delle adunanze e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea.
ART. XXIX
All'Assemblea ordinaria à inderogabilmente attribuito il potere di:
a - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale;
b - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
c - nominare il Consiglio Direttivo;
d - determinare l'eventuale compenso per le cariche sociali;
e - approvare i regolamenti previsti dallo Statuto;
f - deliberare sulle responsabilità degli amministratori;
ART. XXX
L'assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
ART. XXXI
L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi, o eccezionalmente entro i sei, successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
La convocazione è decisa dagli amministratori ogni qualvolta la ritengano opportuna o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli associati.
ART. XXXII
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione con qualunque numero di associati presenti.
ART. XXXIII
All'assemblea straordinaria è attribuito il potere di:
a - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
b - deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell’associazione. Essa è validamente costituita quando siano presenti, o rappresentati, in prima convocazione un numero di associati pari a due terzi degli associati ed in seconda convocazione con qualunque numero di associati presenti o rappresentati.

ART. XXXIV
L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza dei voti espressi, salvo che si tratti di deliberare, in assemblea straordinaria, sullo scioglimento anticipato dell’associazione, sul cambiamento dell'oggetto sociale o sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato.
In tali casi, tanto in prima come in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi.
Le elezioni delle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa, ma possono anche avvenire per acclamazione.
Nelle votazioni palesi a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Nelle votazioni segrete la parità di voti comporta la reiezione della proposta.

CAPO III
IL CONSIGLIO DIRETTIVO


ART. XXXV
Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri da tre a sette. Gli amministratori restano sino a revoca o dimissioni.
ART. XXXVI
A far parte del Consiglio Direttivo può essere eletto chi riveste la carica di associato.
I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.
Il consiglio nomina, per il periodo ritenuto più opportuno, un Presidente ed un segretario.
In caso di vacanza provvede lo stesso Consiglio a cooptare nuovi consiglieri con deliberazione che sarà valida fino alla prima seduta dell'Assemblea ordinaria.
Il Consiglio può nominare uno o più coordinatori, delegando e determinando in una propria deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ai coordinatori stessi. Può altresì nominare un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dalle stesso Consiglio.
Il Consiglio può nominare il Direttore ed i Comitati Tecnici, stabilendone la composizione, le mansioni, i poteri ed eventualmente i compensi.
ART. XXXVII
Il Consiglio è convocato tutte le volte che vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due terzi dei Consiglieri.
La Convocazione avviene normalmente per pubblica affissione nei locali dell’associazione almeno sette giorni prima della seduta.
In difetto di tali formalità il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori.
Negli altri casi il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza degli amministratori.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza.
Le votazioni sono normalmente palesi ma ogni consigliere può chiedere la votazione segreta.
Di ogni adunanza è fatto processo verbale da trascrivere in apposito libro delle adunanze del Consiglio.
ART. XXXVIII
Il consigliere che non interviene alle sedute per cinque volte consecutive, senza motivi di legittimo impedimento, decade dall’ufficio e se ne provoca la sostituzione.
ART. XIL
Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ad eccezione di quanto, ai sensi del presente Statuto, è espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea.
ART. XL
Il Consiglio Direttivo delibera fra l'altro:
a - sulle proposte di modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea;
b - sulla convocazione dell'Assemblea e sull'Ordine del Giorno;
c - sui bilanci annuali e sulle proposte per la destinazione degli utili o la copertura delle perdite da sottoporre in Assemblea;
d - sull'entità delle somme che ulteriormente al fondo associativo comune i nuovi associati devono versare per essere ammessi all’associazione;
e - sui regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
f - sul concorso a gare per opere e servizi inerenti all'attività sociale con la stipula dei relativi contratti;
g - su il recesso e la decadenza degli associati secondo le modalità previste dallo Statuto;
h - sull'assunzione o il licenziamento di personale dipendente;
i - sul conferimento di procure generali o speciali;
l - sul conferimento di deleghe operative a coordinatori;
m - sull'istituzione di succursali, agenzie e rappresentanze;
n - sull' autorizzazione a resistere in giudizio, sulla rinuncia agli atti del giudizio, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;
o – sulla nomina del Presidente del Consiglio Direttivo e sulla nomina del segretario;
p - su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell’associazione, così fra l'altro può deliberare di: vendere, acquistare, prendere in locazione, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi comprese quelle di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito ordinario e speciale; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto; compiere qualsiasi operazione di banca compresa la richiesta e l'accettazione di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; ottenere e prestare fideiussioni; stipulare contratti di locazione finanziaria mobiliare e immobiliare; cedere crediti "pro soluto" e "pro solvendo".

CAPO IV
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO


ART. XLI
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.
Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, vigila sull'esecuzione
delle deliberazioni dell'Assemblea e, salvo che esistano deleghe ad altri Amministratori, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio direttamente o attraverso gli uffici preposti.
ART. XLII
Il Presidente può deliberare in casi di urgenza, su materia di competenza del Consiglio Direttivo, chiedendone la ratifica al Consiglio stesso alla sua prima seduta.
I provvedimenti adottati dal Presidente in via d'urgenza sono raccolti in ordine cronologico, in un apposito libro delle deliberazioni presidenziali.
ART. XLIII
Il Presidente è sostituito in caso di assenza da delegato apposito o dal Consigliere più anziano.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del medesimo.
ART. XLIV
Il Presidente, o chi lo sostituisce, può delegare la propria firma sociale ad altri amministratori oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme di legge vigenti al riguardo.

TITOLO SESTO
BILANCIO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DELL'ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE.

CAPO I
IL BILANCIO


ART. XLV
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. LIV del presente statuto, il bilancio o il rendiconto economico–finanziario annuale viene presentato entro il mese di aprile, ed eccezionalmente entro il mese di giugno, all'approvazione dell'Assemblea, accompagnato dalle relazioni degli Amministratori.
Unitamente al bilancio consuntivo o al rendiconto economico-finanziario, gli amministratori presenteranno all'Assemblea il programma annuale o pluriennale di gestione.
ART. XLVI
Durante l'esercizio sociale, a periodi intermedi non inferiori a sei mesi, i soci possono chiedere al Consiglio Direttivo, rendiconti contabili provvisori.

CAPO II
DESTINAZIONE DEGLI UTILI DELL'ESERCIZIO


ART. XLVII
Qualora conseguiti, la destinazione degli utili di esercizio, deve risultare inderogabilmente conforme ai requisiti mutualistici ai quali è ispirata l’associazione, in conformità all’art. LIV del presente statuto.
ART. XLVIII
In conformità all’art. LIV del presente statuto, gli utili netti di esercizio potranno essere così utilizzati:
a - ad incremento del fondo associativo comune;
b - per il finanziamento di iniziative atte al raggiungimento degli scopi sociali.

CAPO III
COPERTURA DELLE PERDITE

ART. XLIX
Le eventuali perdite della gestione possono essere:
a - coperte con le riserve regolarmente costituite;
b - coperte con versamenti pro-quota da parte di tutti gli associati.
ART. L
Se per due anni consecutivi si producono perdite, e contemporaneamente le riserve sono già state annullate, gli amministratori sono tenuti a chiedere agli associati di sottoscrivere nuove quote associative.

TITOLO SETTIMO
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. LI
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento, dell’associazione nomina un liquidatore.
ART. LII
Al termine della liquidazione il patrimonio residuo, dovrà essere devoluto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. LIV del presente statuto.

TITOLO OTTAVO
DISPOSIZIONI GENERALI


ART. LIII
Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, dall'eventuale regolamento interno dell’associazione, valgono le disposizioni legislative sulle associazioni non riconosciute di cui al Libro I, Titolo II, Capo III artt. da 36 a 42 del c.c.
ART. LIV
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 148 commi da 3 a 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e s.m.i., nonché ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 commi dal quarto in poi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, relativo all’esercizio di imprese ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, viene stabilito :
a) il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2538, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissibilità ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
ART. LV
Il presente Statuto entra in vigore dal giorno della sua regolare approvazione


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